PREVIDENZA SOCIALE
Aprile 10, 2025
Lo studio ha affrontato un caso particolare sulla ripetizione di un indebito contestato dall’INPS. Il nostro assistito, riconosciuto invalido ai fini dell’indennità di accompagnamento a far data
dal mese di febbraio dell’anno 2015, con verbale “non definitivo/provvisorio” del 25.5.2015 e con revisione al febbraio 2016, riceveva la liquidazione dell’indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo 2015. Veniva successivamente chiamato e sottoposto a visita solo nel mese di aprile 2018. Detta visita si concludeva con verbale definitivo negativo che veniva impugnato nei termini di legge. Nelle more, l’assistito riceveva comunicazione di riliquidazione dell’indennità di accompagnamento per il periodo marzo 2015-maggio 2018 nonché la richiesta di pagamento per lo stesso periodo dell’intera somma liquidata per indebita percezione di indennità di accompagnamento. Si è dunque presentato ricorso per la declaratoria di insussistenza del credito vantato dall’ente previdenziale, eccependo la non sussistenza del dolo del beneficiario e la conseguente irripetibilità della somma, dovendosi ritenere peraltro il verbale del 25.5.2015 definitivo e non provvisorio alla luce della normativa in materia. Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso sul presupposto che non vi fosse alcuna prova della sussistenza in capo al ricorrente della consapevolezza dolosa della non spettanza delle somme richieste dall’Inps. (SentenzaTribunale di Napoli n.3632/2020)